L’art. 6, c. 1 D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014) introduce l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati “per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio …, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio” e prevede che il Procuratore della Repubblica proceda ad un controllo degli accordi conclusi, rilasciando a tal fine un provvedimento di nulla osta/autorizzazione.
L’accordo dovrà essere depositato entro 10 giorni dalla data di conclusione.
Il Procuratore della Repubblica potrà adottare un provvedimento per subordinare l’efficacia del diniego del nulla osta/autorizzazione alla mancata integrazione entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti.
Il diniego di nulla osta determina l’archiviazione del procedimento.
Il diniego di autorizzazione determina la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.
Per altre informazioni si rimanda al sito del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Viterbo, consultabile al seguente indirizzo:
https://www.ordineavvocativiterbo.it/negoziazione-assistita.asp
REQUISITI:
DICHIARAZIONI:
ALLEGATI:
Nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio: atto integrale di matrimonio e copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile;
Nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione: copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copi autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile;
REQUISITI:
DICHIARAZIONI:
ALLEGATI:
Dott.ssa Rossella Baldo - Tel. 0761351853
Piano 2 - Stanza 25
Mail: rossella.baldo@giustizia.it
Mercoledì e Giovedì dalle 10:00 alle 12:00